Art. 3.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, adotta, con proprio decreto, un regolamento che stabilisce:

          a) i criteri in base ai quali individuare le società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o detentori di diritti connessi di cui all'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

          b) i criteri in base ai quali individuare le associazioni rappresentative degli interessi delle categorie di utilizzatori dei regimi di autorizzazione previsti dall'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

          c) i parametri in base ai quali identificare la condizione di opera che non ha esaurito il proprio ciclo commerciale di cui all'articolo 180-ter, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

          d) le modalità con cui i titolari dei diritti devono comunicare alla Società italiana degli autori ed editori e alle altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative, individuate ai sensi della lettera a), l'intenzione di valersi della facoltà prevista dall'articolo 180-ter, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, e i limiti entro i quali la stessa facoltà può essere esercitata;

          e) le modalità di mediazione e di soluzione alternativa delle controversie che eventualmente sorgano tra la Società italiana degli autori ed editori, le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative, individuate ai sensi della lettera a), gli utilizzatori dei regimi di autorizzazione previsti dall'articolo 180-ter,

 

Pag. 7

comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, e le associazioni rappresentative degli interessi dei citati utilizzatori;

          f) il ruolo del Ministero per i beni e le attività culturali nelle procedure di mediazione e di soluzione alternativa delle controversie di cui alla lettera e).

      2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative individuate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, stipulano con gli enti pubblici di cui all'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, gli accordi necessari, ai sensi del medesimo comma 1, per il rilascio dell'autorizzazione agli stessi enti a comunicare al pubblico le opere contenute nei rispettivi archivi.
      3. L'entità dei corrispettivi previsti per gli accordi di cui all'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è soggetta a revisione dopo un periodo sperimentale di sei mesi, ed è successivamente revisionata con cadenza annuale, al fine di adeguare l'entità dei corrispettivi all'entità dell'effettivo uso di opere protette comunicate al pubblico da parte dei soggetti autorizzati.